Rateizzazione degli avvisi di accertamento: non è rimproverabile il mancato pagamento delle rate scadute nel periodo Covid perché è sproporzionata la sanzione aggravata prevista dall’art. 15-ter del DPR n. 602/1973.

Nel caso concreto, anteriormente all’emergenza Covid, il contribuente aveva dilazionato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, salvo poi non pagare le rate scadenti nel periodo 9.3.2020 – 31.5.2020, neppure entro il 16.9.2020, vale a dire entro la proroga introdotta dall’art. 149 del DL n. 34/2000 (convertito con L. n. 77/2020).

A fronte dell’omesso pagamento, l’Agenzia delle Entrate notificava un’intimazione di pagamento con cui contestava la decadenza dal beneficio della rateazione, recuperava le somme ancora dovute dal contribuente e irrogava la sanzione “aggravata” prevista dall’art. 15-ter, co. 2 del DPR n. 602/1973 in misura pari al 45% del residuo importo dovuto a titolo d’imposta.

Il contribuente impugnava l’intimazione e il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che riteneva illegittima la sanzione “aggravata” (45%) per violazione del principio di proporzionalità derivante dall’impossibilità di graduarla alle circostanze emerse nel caso concreto e perché eccedente quanto è strettamente necessario per garantire all’Agenzia delle Entrate l’incasso delle somme tributarie.

La CTP Firenze ha, persino, scusato i ritardati/omessi pagamenti delle rate in quanto generati dal contenuto frastagliato e incerto dei numerosi Decreti Legge emessi dal Governo italiano per sospendere e prorogare i pagamenti tributari.

Si riporta la motivazione con cui è stata accolta l’impugnazione del contribuente:

CTP Firenze n. 616/2/2021

“Tra i vari principi sanciti dall’Unione Europea vi è quello della proporzionalità della sanzione rispetto al fatto giuridico che ha dato luogo al recupero dell’imposta che, nel caso in esame, sarebbe stabilita in misura fissa pari al 45% del tributo residuo senza graduarla alle circostanze concrete del fatto in cui si è verificato il ritardo iniziale del pagamento di una rata nel termine previsto anche in considerazione della presenza (Covid) durante il quale si sono susseguiti tutta una serie di pagamenti di proroga delle imposte dovute e anche in considerazione del fatto che i pagamenti successivi rateizzati (come riconosciuto dallo stesso ufficio) sono stati poi corrisposti. Ciò ha dato luogo a obbiettive condizioni di incertezza che hanno determinato il ritardo del pagamento stesso. Nel caso in ispecie non appare configurabile un danno erariale tale che giustifichi l’applicazione rigida della sanzione del 45% prevista dall’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973”.

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