L’acquisto di crediti d’imposta è spesso percepito come un’operazione interessante per generare liquidità o ottimizzare la gestione fiscale dell’impresa. Tuttavia, quando si parla di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), il quadro è più delicato di quanto possa sembrare, soprattutto al di fuori di un gruppo societario.
Il punto centrale è questo: l’acquirente di tali crediti non gode della piena disponibilità del credito acquistato. Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il soggetto cessionario può soltanto incassare il credito già chiesto a rimborso dal cedente, ma non può né compensarlo né a sua volta cederlo. Un limite che incide direttamente sulla convenienza economica dell’operazione e che rende necessario valutare con estrema attenzione il rischio fiscale sottostante.
Il caso: cessione di crediti pecuniari e trasformazione delle DTA
La questione si pone in relazione alle operazioni che, entro il 31 dicembre 2021, hanno consentito a determinate società di trasformare in crediti d’imposta le DTA riferite:
- alle perdite fiscali non ancora utilizzate, ai sensi dell’art. 84 del TUIR;
- all’eccedenza di rendimento nozionale ACE di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011, non ancora dedotta né fruita come credito d’imposta alla data della cessione.
In concreto, la società che possiede i requisiti previsti dalla normativa può cedere a titolo oneroso determinati crediti pecuniari scaduti da oltre 90 giorni e, contestualmente, trasformare le DTA in crediti d’imposta. Una volta maturato il credito, il soggetto originario può chiederne il rimborso nella propria dichiarazione dei redditi e successivamente cedere il relativo credito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificare all’Agenzia delle Entrate.
È proprio in questa fase che emerge il primo elemento critico: chi acquista non subentra in un credito “libero” da utilizzare come meglio crede, ma in un credito già incanalato verso il rimborso.
Il limite imposto al cessionario: niente compensazione, niente ulteriore cessione
La regola operativa è netta. In caso di cessione del credito derivante dalla trasformazione delle DTA, l’acquirente può esclusivamente incassare le somme già chieste a rimborso dal cedente.
Questo significa che il cessionario:
- non può utilizzare il credito in compensazione con imposte, contributi o altri debiti tributari;
- non può rivendere il credito a terzi;
- non può trasformare l’operazione in uno strumento di pianificazione fiscale flessibile, come avviene in altri casi di crediti d’imposta liberamente circolanti.
Sotto il profilo finanziario, quindi, l’operazione non va valutata come un “credito fiscale da portare in F24”, ma piuttosto come l’acquisto di un diritto all’incasso di un rimborso fiscale già richiesto. E questa differenza cambia radicalmente la logica dell’investimento.
Il vero rischio: la responsabilità solidale con il cedente
Il secondo profilo, ancor più rilevante, riguarda il rischio di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Se il rimborso richiesto dal cedente dovesse risultare non dovuto, l’Agenzia delle Entrate può recuperare la somma sia nei confronti del cedente sia nei confronti dell’acquirente, che rispondono in solido fino a concorrenza dell’importo indebitamente rimborsato.
In altri termini, l’acquirente non è esposto soltanto al rischio di aver comprato un credito poco utilizzabile: è esposto anche al rischio di dover restituire al Fisco quanto incassato, pur non essendo il soggetto che ha originariamente generato il credito o presentato la richiesta di rimborso.
È qui che si concentra la vera criticità dell’operazione. L’acquisto di un credito DTA non è mai una valutazione puramente finanziaria sul prezzo di cessione, ma diventa una valutazione complessiva di rischio fiscale, documentale e contrattuale.
Cosa valutare prima di acquistare un credito DTA
Chi intende acquistare un credito d’imposta di questo tipo deve impostare l’operazione con un approccio molto prudente. In particolare, è opportuno verificare almeno quattro profili:
1. La legittimità originaria della trasformazione delle DTA
Occorre accertare che il credito sia stato correttamente generato e che sussistessero tutti i presupposti normativi per la trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta.
2. La correttezza della richiesta di rimborso
Poiché l’acquirente potrà soltanto incassare il rimborso già domandato dal cedente, è essenziale verificare che la richiesta sia stata presentata in modo corretto, completo e coerente con la normativa applicabile.
3. La tracciabilità dell’operazione di cessione
L’atto di cessione deve rispettare i requisiti formali previsti: atto pubblico o scrittura privata autenticata, con successiva notifica all’Agenzia delle Entrate. Un difetto formale può compromettere l’efficacia dell’operazione.
4. Le tutele contrattuali
Nel contratto di cessione è opportuno inserire clausole di garanzia, dichiarazioni rafforzate del cedente, obblighi di manleva e meccanismi di indennizzo a favore dell’acquirente, proprio per gestire il rischio di contestazioni future da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Una valutazione che richiede due diligence, non solo convenienza economica
Il messaggio operativo è chiaro: l’acquisto di crediti d’imposta derivanti da DTA non può essere affrontato come una semplice operazione di trading fiscale.
L’acquirente, infatti, si trova davanti a un credito che:
- non può compensare;
- non può rivendere;
- può soltanto incassare a rimborso;
- può esporlo a responsabilità solidale se il rimborso si rivela non spettante.
Per questo motivo, prima di procedere, è fondamentale svolgere una due diligence fiscale e documentale approfondita sulla posizione del cedente e sulla genesi del credito, oltre a costruire una contrattualistica molto solida.
Conclusioni
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA possono certamente rappresentare un’opportunità, ma solo per chi ne conosce fino in fondo i limiti e i rischi. Al di fuori del gruppo societario, l’acquisto di questi crediti non consente una gestione libera del beneficio fiscale e può esporre l’acquirente a conseguenze patrimoniali rilevanti.
Per questo, prima di firmare un atto di cessione, la domanda corretta non è soltanto “quanto rende l’operazione?”, ma soprattutto “quanto è solida la posizione fiscale del cedente e quanto è protetto contrattualmente l’acquirente?”.
È da questa verifica preliminare che passa la differenza tra una buona opportunità e un contenzioso fiscale già annunciato.





